Convenzione

Art. 16

Destinatari dei programmi e delle misure di intervento

In vigore dal 23 ott 2012
- Destinatari dei programmi e delle misure di intervento 1. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone perseguite per uno dei reati configurati in conformità alla presente Convenzione abbiano accesso ai programmi o alle misure menzionati all' paragrafo 1, in condizioni che non siano nè pregiudizievoli nè contrarie ai diritti alla difesa e alle esigenze di un processo equo e imparziale, e in particolare nel rispetto delle regole che governano il principio della presunzione di innocenza. 2. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone condannate per i reati definiti in conformità alla presente Convenzione possano accedere ai programmi o misure menzionati all' paragrafo 1. 3. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che programmi o misure di intervento vengano messe in atto o adattate per corrispondere ai bisogni connessi allo sviluppo dei bambini che abbiano commesso reati di natura sessuale, inclusi coloro che sono al di sotto dell'età della responsabilità penale, allo scopo di trattare i loro problemi di condotta sessuale.
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Destinatari dei programmi e delle misure di intervento (Art. 16 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo