Convenzione

Art. 11

Principi

In vigore dal 23 ott 2012
- Principi 1. Le Parti adotteranno programmi sociali efficaci e creeranno strutture pluridisciplinari atte a fornire il necessario supporto alle vittime, i loro parenti prossimi ed a coloro ai quali queste sono affidate. 2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che quando l'età della vittima sia incerta e ci siano ragioni per credere che la vittima sia un bambino, le misure di protezione e assistenza previste per i bambini siano accordate in attesa di verificarne e determinarne l'età.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-11

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Principi (Art. 11 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo