Convenzione
Art. 11
Principi
In vigore dal 23 ott 2012
- Principi
1. Le Parti adotteranno programmi sociali efficaci e creeranno strutture pluridisciplinari atte a fornire il necessario supporto alle vittime, i loro parenti prossimi ed a coloro ai quali queste sono affidate.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che quando l'età della vittima sia incerta e ci siano ragioni per credere che la vittima sia un bambino, le misure di protezione e assistenza previste per i bambini siano accordate in attesa di verificarne e determinarne l'età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-11