Convenzione

Art. 10

Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione

In vigore dal 23 ott 2012
- Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione 1. Le Parti adotteranno le misure necessarie ad assicurare il coordinamento a livello nazionale o locale tra i diversi organismi responsabili della protezione dei bambini, la prevenzione e la lotta allo sfruttamento ed abusi sessuali sui minori, in particolare il settore dell'educazione, della salute, dei servizi sociali, delle forze dell'ordine e delle autorità giudiziarie. 2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere, necessarie per istituire o designare: a. istituzioni nazionali o locali indipendenti competenti per la promozione e la protezione dei diritti del bambino, assicurando che esse siano dotate di risorse e di responsabilità specifiche; b. meccanismi per la raccolta di dati o punti di informazione a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano, nel rispetto delle esigenze legate alla protezione dei dati personali, l'osservazione e la valutazione dei fenomeni di sfruttamento e di abusi sessuali a danno dei bambini. 3 Le Parti incoraggeranno la collaborazione fra i poteri pubblici competenti, la società civile ed il settore privato al fine di meglio prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali a danno dei bambini.
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Misure nazionali di coordinamento e di collaborazione (Art. 10 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo