Convenzione

Art. 14

Assistenza alle vittime

In vigore dal 23 ott 2012
- Assistenza alle vittime 1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assistere, a breve e lungo termine le vittime al fine di assicurare la loro guarigione fisica e psico-sociale. Le misure adottate in applicazione del presente paragrafo dovranno tenere in debito conto il punto di vista, i bisogni e le preoccupazioni del bambino. 2. Le Parti adotteranno le misure, in accordo con la propria legislazione interna, per cooperare con le organizzazioni non governative, con altre organizzazioni competenti o altri elementi della società civile impegnati nell'assistenza alle vittime. 3. Qualora i genitori o le persone alle quali è affidato il bambino siano coinvolti nei fatti di sfruttamento o abusi sessuali contro di lui commessi, le procedure di intervento messe in atto in applicazione del paragrafo 1 dell', comportano: - La possibilità di allontanare il presunto reo dei fatti; - La possibilità di allontanare la vittima dal suo contesto familiare. Le modalità e la durata di tale allontanamento sono determinate in conformità all'interesse superiore del bambino. 4. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone vicine alle vittime possano beneficiare, ove necessario, di assistenza terapeutica, in particolare di sostegno psicologico d'urgenza.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-14

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Assistenza alle vittime (Art. 14 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo