Convenzione

Art. 17

Informazione e consenso

In vigore dal 23 ott 2012
- Informazione e consenso 1. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone indicate dall' nei confronti delle quali sono proposti programmi o misure di intervento, siano pienamente informate di tale proposta e acconsentano al programma o alla misura con piena consapevolezza. 2. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone cui sono proposti programmi o misure di intervento possano rifiutarle e, in caso di persone condannate, che esse vengano informate sulle eventuali conseguenze che potrebbero collegarsi al loro rifiuto.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-17

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Informazione e consenso (Art. 17 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo