Convenzione
Art. 17
Informazione e consenso
In vigore dal 23 ott 2012
- Informazione e consenso
1. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone indicate dall' nei confronti delle quali sono proposti programmi o misure di intervento, siano pienamente informate di tale proposta e acconsentano al programma o alla misura con piena consapevolezza.
2. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, a che le persone cui sono proposti programmi o misure di intervento possano rifiutarle e, in caso di persone condannate, che esse vengano informate sulle eventuali conseguenze che potrebbero collegarsi al loro rifiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-17