Convenzione
Art. 20
Reati relativi alla pornografia infantile
In vigore dal 23 ott 2012
- Reati relativi alla pornografia infantile
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che vengano considerati reati penali i seguenti comportamenti intenzionali tenuti senza averne diritto:
a. la produzione di pornografia infantile;
b. offrire o rendere disponibile pornografia infantile;
c. diffondere o trasmettere pornografia infantile;
d. procurarsi o procurare ad altri pornografia infantile;
e. il possesso di pornografia infantile;
f. accedere consapevolmente e attraverso tecnologie di comunicazione e di informazione a pornografia infantile.
2. Ai fini del presente articolo, l'espressione "pornografia infantile" definisce ogni tipo di materiale che rappresenta visivamente un bambino che si da ad un comportamento sessualmente esplicito, reale o simulato, o qualsiasi rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi essenzialmente sessuali.
3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 1. a e e alla produzione ed al possesso:
- di materiale pornografico costituito esclusivamente di rappresentazioni simulate o immagini realistiche di bambino non esistente;
- di materiale pornografico che coinvolge minori che abbiano raggiunto l'età fissata in applicazione all', paragrafo 2, quando tali immagini sono prodotte o possedute dagli stessi, con il loro consenso ed esclusivamente per loro uso privato.
4. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 1. f.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-20