Convenzione
Art. 24
Favoreggiamento e tentativo
In vigore dal 23 ott 2012
- Favoreggiamento e tentativo
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale ogni complicità, qualora intenzionale, allo scopo di perpetrare uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale ogni tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione.
3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 2 ai reati stabiliti dall', paragrafo 1.b ed f, dall'. 1.c, dall' e dall'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-24