Convenzione

Art. 24

Favoreggiamento e tentativo

In vigore dal 23 ott 2012
- Favoreggiamento e tentativo 1. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale ogni complicità, qualora intenzionale, allo scopo di perpetrare uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione. 2. Le Parti adotteranno le necessarie misure necessarie legislative o di altro genere al fine di considerare reato penale ogni tentativo intenzionale di commettere uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione. 3. Le Parti potranno riservarsi il diritto di non applicare, in toto o in parte, il paragrafo 2 ai reati stabiliti dall', paragrafo 1.b ed f, dall'. 1.c, dall' e dall'.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-24

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Favoreggiamento e tentativo (Art. 24 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo