Convenzione
Art. 2
Principio di non discriminazione
In vigore dal 23 ott 2012
- Principio di non discriminazione
L'applicazione della presente Convenzione ad opera delle Parti, in particolare l'applicazione delle misure di protezione dei diritti delle vittime, sarà assicurata senza alcuna discriminazione, che sia in particolare basata sul sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o di altro genere, origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la condizione economica, la nascita, l'orientamento sessuale, lo stato di salute, la diversa abilità o qualsiasi altra condizione.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-2