Convenzione

Art. 5

Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini

In vigore dal 23 ott 2012
- Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini. 1. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere necessarie a promuovere la consapevolezza nei confronti della protezione e dei diritti del bambino da parte delle persone che hanno regolari contatti con i bambini nei settori dell'istruzione, della salute, della protezione sociale, della giustizia, delle forze dell' ordine, così come nelle aree che riguardano le attività sportive, culturali e del tempo libero. 2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere affinché le persone citate nel paragrafo 1 abbiano un'adeguata conoscenza dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai bambini, dei mezzi per riconoscerli e della possibilità prevista all', paragrafo 1. 3. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, in conformità con la legislazione interna, affinché le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporti contatti regolari con i bambini, consentano di assicurarsi che i candidati a dette professioni non abbiano subito condanne per atti di sfruttamento o di abusi sessuali relativi a bambini.
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Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini (Art. 5 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo