Convenzione
Art. 5
Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini
In vigore dal 23 ott 2012
- Reclutamento, formazione e sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini.
1. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere necessarie a promuovere la consapevolezza nei confronti della protezione e dei diritti del bambino da parte delle persone che hanno regolari contatti con i bambini nei settori dell'istruzione, della salute, della protezione sociale, della giustizia, delle forze dell' ordine, così come nelle aree che riguardano le attività sportive, culturali e del tempo libero.
2. Le Parti adotteranno le misure legislative o di altro genere affinché le persone citate nel paragrafo 1 abbiano un'adeguata conoscenza dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai bambini, dei mezzi per riconoscerli e della possibilità prevista all', paragrafo 1.
3. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, in conformità con la legislazione interna, affinché le condizioni di accesso alle professioni il cui esercizio comporti contatti regolari con i bambini, consentano di assicurarsi che i candidati a dette professioni non abbiano subito condanne per atti di sfruttamento o di abusi sessuali relativi a bambini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-5