Convenzione

Art. 9

Partecipazione dei bambini, del settore privato, dei media e della società civile

In vigore dal 23 ott 2012
- Partecipazione dei bambini, del settore privato, dei media e della società civile 1. Le Parti incoraggeranno la partecipazione dei bambini, in accordo con le loro fasi di sviluppo, all'elaborazione ed all'attuazione delle politiche, programmi pubblici o altre iniziative concernenti la lotta allo sfruttamento ed agli abusi sessuali riguardanti i bambini. 2. Le Parti incoraggeranno il settore privato, in particolare il settore delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, l'industria del turismo e viaggi, nonché i settori bancari e finanziari, così come la società civile, a partecipare all'elaborazione ed attuazione delle politiche di prevenzione dello sfruttamento e degli abusi sessuali riguardanti i bambini e ad applicare norme interne di autoregolamentazione o coregolamentazione. 3. Le Parti incoraggeranno i media a fornire adeguate informazioni circa tutti gli aspetti dello sfruttamento e degli abusi sessuali relativi ai minori, nel rispetto dell'indipendenza dei media e della libertà di stampa. 4. Le Parti incoraggeranno il finanziamento, anche, ove necessario, attraverso la creazione di fondi, di progetti e programmi assunti dalla società civile allo scopo di prevenire e proteggere i bambini dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali.
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Partecipazione dei bambini, del settore privato, dei media e della società civile (Art. 9 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo