Convenzione
Art. 8
Misure nei confronti del pubblico
In vigore dal 23 ott 2012
- Misure nei confronti del pubblico
1. Le Parti promuoveranno o condurranno campagne di sensibilizzazione che informino il pubblico sul fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali a danno dei bambini e sulle misure di prevenzione che possono essere adottate.
2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, per prevenire o proibire la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati definiti in conformità con la presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-8