Convenzione

Art. 8

Misure nei confronti del pubblico

In vigore dal 23 ott 2012
- Misure nei confronti del pubblico 1. Le Parti promuoveranno o condurranno campagne di sensibilizzazione che informino il pubblico sul fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali a danno dei bambini e sulle misure di prevenzione che possono essere adottate. 2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, per prevenire o proibire la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati definiti in conformità con la presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-8

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Misure nei confronti del pubblico (Art. 8 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo