Art. 8 · Misure nei confronti del pubblico
Convenzione

Art. 8

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Misure nei confronti del pubblico

In vigore dal 23 ott 2012
- Misure nei confronti del pubblico 1. Le Parti promuoveranno o condurranno campagne di sensibilizzazione che informino il pubblico sul fenomeno dello sfruttamento e degli abusi sessuali a danno dei bambini e sulle misure di prevenzione che possono essere adottate. 2. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere, per prevenire o proibire la diffusione di materiale che pubblicizzi i reati definiti in conformità con la presente Convenzione.
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