Convenzione
Art. 26
Responsabilità delle persone giuridiche
In vigore dal 23 ott 2012
- Responsabilità delle persone giuridiche
1. Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le persone giuridiche possano essere considerate responsabili dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, qualora vengano commessi a proprio vantaggio da ogni persona fisica sia che agisca individualmente sia in quanto membro di un organo della persona giuridica, sia che eserciti all'interno una posizione direttiva, basata su:
- un potere di rappresentanza della persona giuridica;
- un'autorità per prendere decisioni per conto della persona giuridica;
- un'autorità per esercitare controllo all'interno della persona giuridica.
2. In aggiunta ai casi già previsti dal paragrafo 1, Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché per assicurare che le persone giuridiche possano essere considerate responsabili quando la mancanza di supervisione o di controllo da parte di una persona fisica citata al paragrafo 1 possa aver reso possibile la commissione di un reato stabilito in conformità alla presente Convenzione per conto della persona giuridica da una persona che agisca sotto la sua autorità.
3. In osservanza dei principi giuridici della Parte, la responsabilità di una persona giuridica può essere penale, civile o amministrativa.
4. Detta responsabilità è definita senza pregiudizio della responsabilità penale delle persone fisiche che abbiano commesso il reato.
Storico versioni
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