Convenzione

Art. 27

Sanzioni e provvedimenti

In vigore dal 23 ott 2012
- Sanzioni e provvedimenti 1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i reati stabiliti in conformità della presente Convenzione siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, tenuto conto della loro gravità. Queste sanzioni dovranno includere pene consistenti nella privazione della libertà che possano dar luogo all'estradizione. 2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché le persone giuridiche dichiarate responsabili in applicazione dell', siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che includano ammende penali e non ed eventualmente altri provvedimenti quali in particolare: • provvedimenti di esclusione dal titolo di beneficio di o di aiuto a carattere pubblico; • provvedimenti di temporanea o permanente interdizione dell'esercizio di un' attività commerciale; • collocamento sotto sorveglianza giudiziaria; • provvedimenti giudiziari di liquidazione. 3. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per: a. permettere il sequestro e la confisca di: - beni, documenti e altri mezzi materiali utilizzati per commettere uno dei reati in conformità alla presente Convenzione o che ne lo abbiano facilitato la commissione; - i prodotti derivati da tali reati o dei beni il cui valore corrisponda a questi prodotti; b. consentire la chiusura temporanea definitiva di ogni struttura utilizzata per perpetrare uno dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, senza pregiudizio dei diritti di terzi in buona fede, o vietare all'autore di questi reati, a titolo temporaneo o definitivo, l'esercizio dell'attività, professionale o volontaria, che comporti un contatto con bambini nel corso della quale tali reati siano stati commessi. 4. Ciascuna Parte potrà adottare altri provvedimenti in relazione ai rei, come il ritiro dei diritti parentali, il monitoraggio o la sorveglianza delle persone condannate. 5. Ciascuna Parte potrà decidere che i prodotti del crimine o i beni confiscati in conformità al presente articolo possano venire allocati ad un fondo speciale per finanziare programmi di prevenzione e di assistenza alle vittime di in dei reati delineati in conformità alla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-27

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Sanzioni e provvedimenti (Art. 27 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo