Convenzione
Art. 31
Provvedimenti generali di protezione
In vigore dal 23 ott 2012
- Provvedimenti generali di protezione
1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, in particolare in qualità di testimoni, in tutti gli stadi delle indagini e procedimenti penali, in particolare:
a tenendole informate sui propri diritti e sui servizi a loro disposizione e, a meno che non vogliano ricevere tali informazioni, sui seguiti della loro denuncia, dei capi d'accusa, e in generale dell'andamento delle indagini o del procedimento e del loro ruolo in tale ambito, così come decisione assunta;
b assicurando, almeno nei casi in cui le vittime e le loro famiglie si trovino in una situazione di pericolo, che possano essere informate, se necessario, di qualsivoglia rimessa in libertà temporanea o definitiva della persona perseguita o condannata;
c facendo sì che le vittime, conformemente alle norme di procedura della legislazione interna, possano venire ascoltate, e che possano fornire elementi di prova, nonché scegliere i modi secondo i quali le loro opinioni, i loro bisogni e le loro preoccupazioni siano presentati ed esaminati direttamente o attraverso un intermediario; d provvedendo loro un'assistenza appropriata affinché i loro diritti e i loro interessi siano debitamente presentati e tenuti in conto;
e proteggendo la loro vita privata, la loro identità e la loro immagine, prendendo misure conformi alla legislazione interna per prevenire la diffusione pubblica di qualunque informazione possa condurre alla loro identificazione;
f assicurando che esse, così come le loro famiglie e i testimoni a carico siano al riparo da intimidazioni, ritorsioni e nuovi abusi; g assicurando che le vittime ed i rei non siano a contatto diretto all'interno dei locali dei servizi di indagine e dei locali giudiziari, a meno che le autorità competenti non decidano diversamente, nell'interesse superiore del bambino o per le esigenze dell'indagine o del procedimento.
2. Ciascuna Parte assicurerà che le vittime abbiano accesso, dal primo contatto con le autorità competenti, alle informazioni sui relativi procedimenti giudiziari e amministrativi.
3. Ciascuna Parte assicurerà che le vittime abbiano accesso, a titolo gratuito, qualora giustificato, all'assistenza legale nel momento in cui sono possa ricoprire il ruolo di parte nel procedimento penale.
4. Ciascuna Parte assicurerà all'autorità giudiziaria la possibilità di nominare un rappresentante speciale per la vittima quando, in virtù della legislazione interna, questa possa ricoprire il ruolo di parte nella procedura giudiziaria e coloro che ne abbiano la responsabilità parentale si vedano privati della facoltà di rappresentarla in tale contesto a seguito di un conflitto di interessi con la stessa.
5. Ciascuna Parte assicurerà attraverso provvedimenti legislativi o di altra natura e in conformità alla legislazione interna, la possibilità a gruppi, fondazioni, associazioni o organizzazioni governative e non governative, di assistere e/o sostenere le vittime, che lo consentano, nel corso dei procedimenti penali che riguardano i reati stabiliti nella presente Convenzione.
6. Ciascuna Parte vigilerà affinché le informazioni date alle vittime, in conformità alle disposizioni del presente articolo, siano adatte alla loro età e al loro grado di maturità, fornite in un linguaggio per loro comprensibile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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