Convenzione
Art. 30
Principi
In vigore dal 23 ott 2012
- Principi
1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché le indagini e procedure penali avvengano nell'interesse superiore e nel rispetto dei diritti del bambino.
2. Ciascuna Parte dovrà adottare un approccio protettivo nei confronti delle vittime, assicurando che le indagini ed i procedimenti penali non aggravino il trauma subito dal bambino e che la risposta penale del sistema giuridico si accompagni all'assistenza, qualora opportuno.
3. Ciascuna Parte dovrà assicurare che le indagini e i procedimenti penali siano effettuati con precedenza e siano condotti senza ingiustificato ritardo.
4. Ciascuna Parte dovrà assicurare che i provvedimenti adottati in conformità al presente capitolo non pregiudichino i diritti alla difesa e l'esigenza di un processo equo ed imparziale, in conformità all' della Convenzione sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.
5. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere, in conformità ai principi fondamentali della propria legislazione interna per:
- assicurare indagini e procedimenti efficaci dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, consentendo, ove appropriato, la possibilità di condurre indagini sotto copertura;
- consentire alle unità o servizi di indagine di identificare le vittime dei reati stabiliti in conformità all', in particolare mediante l'analisi dei materiali di pornografia infantile, quali le fotografie, le registrazioni audiovisive accessibili, diffuse o trasmesse per mezzo delle tecnologie di comunicazione e di informazione.
Storico versioni
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