Convenzione

Art. 34

Indagini

In vigore dal 23 ott 2012
- Indagini 1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini siano specializzati nella lotta contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai bambini, o che ie persone siano formate a questo scopo. Detti servizi o unità dovranno disporre di adeguate risorse finanziarie. 2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché l'incertezza sull'età reale della vittima non pregiudichi l'avvio di un'inchiesta penale.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-34

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Indagini (Art. 34 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo