Convenzione

Art. 36

Procedimenti giudiziari

In vigore dal 23 ott 2012
- Procedimenti giudiziari 1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere, affinché nel rispetto delle regole che governano l'autonomia delle professioni giudiziarie, venga resa possibile la formazione in materia di diritti del bambino, di sfruttamento e di abusi sessuali relativi ai bambini, a vantaggio degli attori dei procedimenti giudiziari, in particolare i giudici, i procuratori e gli avvocati. 2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché, nell'ambito delle norme previste dalla legislazione interna: a. il giudice possa ordinare che l'udienza avvenga a porte chiuse; b. la vittima possa venire ascoltata in udienza senza esservi presente, specie mediante il ricorso di appropriate tecnologie di comunicazione.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-36

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Procedimenti giudiziari (Art. 36 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo