Convenzione
Art. 36
Procedimenti giudiziari
In vigore dal 23 ott 2012
- Procedimenti giudiziari
1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere, affinché nel rispetto delle regole che governano l'autonomia delle professioni giudiziarie, venga resa possibile la formazione in materia di diritti del bambino, di sfruttamento e di abusi sessuali relativi ai bambini, a vantaggio degli attori dei procedimenti giudiziari, in particolare i giudici, i procuratori e gli avvocati.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché, nell'ambito delle norme previste dalla legislazione interna:
a. il giudice possa ordinare che l'udienza avvenga a porte chiuse;
b. la vittima possa venire ascoltata in udienza senza esservi presente, specie mediante il ricorso di appropriate tecnologie di comunicazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-36