Convenzione
Art. 41
Funzioni del Comitato delle Parti
In vigore dal 23 ott 2012
- Funzioni del Comitato delle Parti
1. Il Comitato delle Parti è incaricato di vigilare sulla attuazione della presente Convenzione. Le norme di procedura del Comitato delle Parti determinano le modalità della procedura di valutazione sull'attuazione della presente Convenzione.
2. Il Comitato delle Parti è incaricato di favorire la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, di esperienze e buone pratiche fra gli Stati alfine di potenziare la loro capacità di prevenire e combattere lo sfruttamento e gli abusi sessuali relativi ai minori.
3. Il Comitato delle Parti è altresì incaricato, laddove opportuno di:
a. favorire l'utilizzo effettivo e l'attuazione della presente Convenzione, inclusa l'individuazione di ogni problema in materia, così come gli effetti di qualsivoglia dichiarazione o riserva fatta in conformità della presente Convenzione;
b. esprimere pareri su ogni questione relativa all'applicazione della presente Convenzione e favorire lo scambio di informazioni e favorire lo scambio sugli sviluppi giuridici, politici o tecnici significativi.
4. Il Comitato delle Parti, nell'esercizio delle proprie funzioni derivanti dal presente articolo, è assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa.
5. Il Comitato Europeo per i problemi del Crimine (CDPC) è periodicamente tenuto al corrente delle attività previste dai 1, 2 e 3 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-41