Convenzione
Art. 42
Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino e suo Protocollo facoltativo concernente il traffico di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia infantile
In vigore dal 23 ott 2012
- Relazione con la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino e suo Protocollo facoltativo concernente il traffico di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia infantile
La presente Convenzione non incide sui diritti ed obblighi derivanti dalle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del bambino ed il suo Protocollo facoltativo relativo ai traffico di bambini, la prostituzione di minori e la pornografia infantile; essa si prefigge di rafforzare la protezione avviata da tali strumenti e di potenziare e completare le norme da questi enunciate.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-42