Convenzione

Art. 46

Adesione alla Convenzione

In vigore dal 23 ott 2012
- Adesione alla Convenzione 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, previa consultazione delle Parti della Convenzione ed averne ottenuto il consenso unanime, invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa e che non abbia partecipato all'elaborazione della Convenzione ad aderire alla presente Convenzione in virtù di una decisione assunta a maggioranza, prevista nell'.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di seggio presso il Comitato dei Ministri. 2. Per tutti gli Stati aderenti, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data della notifica dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-46

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Adesione alla Convenzione (Art. 46 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo