Convenzione

Art. 50

Notifica

In vigore dal 23 ott 2012
- Notifica Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, a tutti gli Stati firmatari, a tutti gli Stati Parte, alla Comunità Europea, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, in conformità alle disposizioni dell', nonché a tutti gli Stati invitati ad aderire alla Convenzione, in conformità alle disposizioni dell': a. ciascuna firma; b. il deposito di ciascuno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione; c. ciascuna data di entrata in vigore della presente Convenzione, in conformità agli ; d. ciascun emendamento adottato in conformità all', così come la data di entrata in vigore di detto emendamento; e. ciascuna riserva in virtù dell'; f. ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell'; g. ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a quest'effetto, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Lanzarote lì 25 ottobre 2007, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che verrà depositato presso gli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia conforme a ciascuno degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che abbiano partecipato alla elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità Europea e ad ogni altro Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-50

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