Convenzione

Art. 47

Applicazione territoriale

In vigore dal 23 ott 2012
- Applicazione territoriale 1. Tutti gli Stati aderenti o la Comunità Europea possono, al momento della firma o al momento della notifica del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio ove la presente Convenzione verrà applicata. 2. Tutte le Parti potranno in qualsiasi momento successivo, per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio indicato nella detta dichiarazione, territorio delle cui relazioni internazionali è responsabile ed è autorizzata ad assumere impegni a suo nome. La Convenzione entrerà in vigore, per quanto attiene a questo territorio, il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale. 3. Qualsivoglia dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà, per quanto attiene tutti i territori indicati da questa dichiarazione, venire ritirata mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Detto ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
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Applicazione territoriale (Art. 47 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo