Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
In vigore dal 23 ott 2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, di seguito denominata «Convenzione».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-rd-1