Convenzione
Art. 49
Denuncia
In vigore dal 23 ott 2012
- Denuncia
1. Ognuna delle Parti ha facoltà, in qualsiasi momento, di denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Detta denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-49