Convenzione

Art. 49

Denuncia

In vigore dal 23 ott 2012
- Denuncia 1. Ognuna delle Parti ha facoltà, in qualsiasi momento, di denunciare la presente Convenzione inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 2. Detta denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-49

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Denuncia (Art. 49 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo