Convenzione

Art. 45

Firma ed entrata in vigore

In vigore dal 23 ott 2012
- Firma ed entrata in vigore 1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati Membri del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione, così come della Comunità Europea. 2. La presente Convenzione verrà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data in cui 5 firmatari, dei quali almeno 3 Stati Membri del Consiglio d'Europa abbiano espresso il loro accordo ad essere vincolati alla Convenzione, in conformità alle disposizioni del paragrafo precedente. 4. Qualora uno Stato contemplato nel paragrafo 1 o la Comunità Europea esprimano successivamente il proprio accordo ad essere vincolati dalla Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi seguenti la data della notifica dello strumento di ratifica, d'accettazione o dell'approvazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-45

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