Convenzione

Art. 40

Altri rappresentanti

In vigore dal 23 ott 2012
- Altri rappresentanti 1. L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il Commissario ai Diritti dell'Uomo, il Comitato Europeo per i problemi criminali (CDPC) così come altri comitati intergovernativi pertinenti del Consiglio d'Europa, che designino ciascuno un rappresentante presso il Comitato delle Parti. 2. Il Comitato dei Ministri ha facoltà di invitare altri organi del Consiglio d'Europa a designare un rappresentante presso il Comitato delle Parti, dopo averlo consultato. 3. Rappresentanti della società civile, in particolare delle organizzazioni non governative, possono venire ammessi, in qualità di osservatori, al Comitato delle Parti, secondo la procedura stabilita darle relative norme del Consiglio d'Europa. 4. I rappresentanti designati in virtù dei sopra citati paragrafi da 1 a 3, partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Altri rappresentanti (Art. 40 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo