Convenzione

Art. 37

Registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per i reati sessuali

In vigore dal 23 ott 2012
- Registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per i reati sessuali 1. Ai fini della prevenzione e della repressione dei reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione, Ciascuna Parte assumerà le necessarie misure legislative o di altro genere per registrare e conservare, in conformità alle disposizioni relative alla protezione dei dati a carattere personale e ad altre norme e garanzie appropriate, quali quelle previste dalla legislazione interna relative all'identità così come al profilo genetico (DNA) delle persone condannate per i reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione. 2. Ciascuna Parte, al momento della firma o della notifica dei propri strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa i nomi e l'indirizzo della sola autorità nazionale responsabile ai fini del paragrafo 1. 3. Ciascuna Parte adotterà le necessarie misure legislative o di altro genere affinché le informazioni previste al paragrafo 1 possano venire trasmesse all'autorità competente di un'altra Parte, in conformità alle condizioni stabilite dalla propria legislazione interna e dagli strumenti internazionali pertinenti
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Registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per i reati sessuali (Art. 37 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo