Convenzione
Art. 33
Prescrizione
In vigore dal 23 ott 2012
- Prescrizione
Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i termini di prescrizione per dare inizio ai procedimenti riguardo ai reati stabiliti in conformità alla agli paragrafo 1.a e b, e 21, paragrafo 1.a e b vengano dilatati per una durata sufficiente a consentire l'avvio efficiente dei seguiti dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età e che siano proporzionati alla gravità del reato in questione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-33