Convenzione

Art. 33

Prescrizione

In vigore dal 23 ott 2012
- Prescrizione Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i termini di prescrizione per dare inizio ai procedimenti riguardo ai reati stabiliti in conformità alla agli paragrafo 1.a e b, e 21, paragrafo 1.a e b vengano dilatati per una durata sufficiente a consentire l'avvio efficiente dei seguiti dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età e che siano proporzionati alla gravità del reato in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo