Convenzione
Art. 28
Circostanze aggravanti
In vigore dal 23 ott 2012
- Circostanze aggravanti
Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per assicurare che le seguenti circostanze, nel caso in cui non rappresentino già elementi costitutivi di reato, in accordo con la legislazione interna, possano essere considerate come circostanze aggravanti nella determinazione delle pene relative ai reati stabiliti in conformità alla presente Convenzione:
a. qualora il reato abbia recato grave danno alla salute fisica o mentale della vittima;
b. qualora il reato sia preceduto o accompagnato da atti di tortura o da violenze gravi;
c. qualora il reato sia stato commesso contro una vittima particolarmente vulnerabile;
d. qualora il reato sia stato commesso da un membro della famiglia, una persona che abiti con il bambino o una persona che abbia abusato della sua autorità;
e. qualora il reato sia stato commesso da più persone agenti congiuntamente;
f. qualora il reato sia stato commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale;
g. qualora il reo sia stato già condannato per fatti della stessa natura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-28