Convenzione
Art. 29
Precedenti condanne
In vigore dal 23 ott 2012
- Precedenti condanne
Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per prevedere la possibilità di tenere, nell'ambito della valutazione della pena, nella dovuta considerazione le condanne definitive pronunciate da altra Parte per reati stabiliti in conformità della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-29