Art. 29 · Precedenti condanne
Convenzione

Art. 29

29 / 50

Precedenti condanne

In vigore dal 23 ott 2012
- Precedenti condanne Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere per prevedere la possibilità di tenere, nell'ambito della valutazione della pena, nella dovuta considerazione le condanne definitive pronunciate da altra Parte per reati stabiliti in conformità della presente Convenzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-29