Convenzione

Art. 35

Colloqui con il bambino

In vigore dal 23 ott 2012
- Colloqui con il bambino 1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché: a. i colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorità competenti; b. i colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo; c. i colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo; d. nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone; e. il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale; f. il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale, o, in caso, da maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale persona. 2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i colloqui con la vittima, o ove opportuno, con un bambino testimone dei fatti, possano essere oggetto di registrazioni audiovisive e che tali registrazioni possano essere accettate come prova durante il procedimento penale, in accordo con le norme previste dalla legislazione interna. 3. Quando l'età della vittima sia incerta e ci siano ragionevoli motivi di ritenere che questa sia un bambino, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate nell'attesa che l'età venga verificata e determinata.
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Colloqui con il bambino (Art. 35 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo