Convenzione
Art. 35
Colloqui con il bambino
In vigore dal 23 ott 2012
- Colloqui con il bambino
1. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché:
a. i colloqui con il bambino abbiano luogo senza alcun ritardo ingiustificato dopo che i fatti siano stati segnalati alle autorità competenti;
b. i colloqui con il bambino abbiano luogo, ove opportuno, presso locali concepiti o adattati a tale scopo;
c. i colloqui con il bambino vengano condotti da professionisti addestrati a questo scopo;
d. nel limite del possibile e, ove opportuno, il bambino sia sempre sentito dalle stesse persone;
e. il numero dei colloqui sia limitato al minimo strettamente necessario al corso del procedimento penale;
f. il bambino possa essere accompagnato dal suo rappresentante legale, o, in caso, da maggiorenne di sua scelta, salvo decisione contraria, motivata e assunta nei riguardi di tale persona.
2. Ciascuna Parte adotterà i necessari provvedimenti legislativi o di altro genere affinché i colloqui con la vittima, o ove opportuno, con un bambino testimone dei fatti, possano essere oggetto di registrazioni audiovisive e che tali registrazioni possano essere accettate come prova durante il procedimento penale, in accordo con le norme previste dalla legislazione interna.
3. Quando l'età della vittima sia incerta e ci siano ragionevoli motivi di ritenere che questa sia un bambino, le misure previste ai paragrafi 1 e 2 devono essere applicate nell'attesa che l'età venga verificata e determinata.
Storico versioni
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