Convenzione

Art. 39

Comitato delle Parti

In vigore dal 23 ott 2012
- Comitato delle Parti 1. Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti aderenti alla Convenzione. 2. Il Comitato delle Parti viene convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La prima riunione dovrà tenersi entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione a seguito della ratifica del decimo firmatario. In seguito, detto Comitato si riunirà a richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario Generale. 3. Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-39

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Comitato delle Parti (Art. 39 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo