Convenzione
Art. 44
Emendamenti
In vigore dal 23 ott 2012
- Emendamenti
1. Ogni emendamento alla presente Convenzione proposto da una Parte dovrà venire comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e, per il tramite di quest' ultimo, venire inoltrato agli Stai Membri del Consiglio d'Europa, ad ogni altro stato firmatario, ad ogni Stato Parte, alla Comunità Europea, ad ogni Stato invitato a firmare la presente Convenzione, in conformità all', paragrafo 1, nonché ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformità all' paragrafo 1.
2. Ogni emendamento proposto da una parte va comunicato al Comitato Europeo per i Problemi del Crimine (CDPC), che sottopone al Comitato dei Ministri il proprio parere sul detto emendamento.
3. Il Comitato dei Ministri esamina l'emendamento proposto ed il parere sottoposto dal CDPC e, previa consultazione con gli Stati non aderenti alla presente Convenzione, può approvare l'emendamento.
4. Il testo di qualsivoglia emendamento approvato dal Comitato dei Ministri, in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, verrà comunicato alle Parti in vista della sua approvazione.
5. Qualsivoglia emendamento approvato in conformità al paragrafo 3 del presente articolo, entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti abbiano informato il Segretario Generale della loro accettazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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