Convenzione

Art. 21

Reati relativi alla partecipazione di un bambino a spettacoli pornografici

In vigore dal 23 ott 2012
- Reati relativi alla partecipazione di un bambino a spettacoli pornografici 1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per assicurare che i seguenti comportamenti intenzionali vengano considerati reati penali: a. reclutare un bambino affinché partecipi a spettacoli pornografici o favorire la partecipazione di un bambino a tali spettacoli; b. costringere un bambino a partecipare a spettacoli pornografici o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino a tali fini; c. assistere con cognizione di causa a spettacoli pornografici che includano la partecipazione di bambini. 2. Le Parti potranno riservarsi il diritto di limitare l'applicazione del paragrafo 1.c ai casi in cui bambini siano stati reclutati o costretti conformemente al paragrafo 1. a. o b.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-21

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Reati relativi alla partecipazione di un bambino a spettacoli pornografici (Art. 21 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo