Convenzione

Art. 19

Reati relativi alla prostituzione infantile

In vigore dal 23 ott 2012
- Reati relativi alla prostituzione infantile 1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per configurare quale reato penale i seguenti comportamenti intenzionali: a. reclutare un bambino perché si dia alla prostituzione o favorire la partecipazione di un bambino alla prostituzione; b. costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino per tali propositi; c. ricorrere alla prostituzione di un bambino. 2. Ai fini del presente articolo, l'espressione "prostituzione infantile" definisce il fatto di utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona.
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urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-19

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Reati relativi alla prostituzione infantile (Art. 19 Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento dell'ordinamento interno.) — Testo vigente | Portale Normativo