Convenzione
Art. 19
Reati relativi alla prostituzione infantile
In vigore dal 23 ott 2012
- Reati relativi alla prostituzione infantile
1. Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per configurare quale reato penale i seguenti comportamenti intenzionali:
a. reclutare un bambino perché si dia alla prostituzione o favorire la partecipazione di un bambino alla prostituzione;
b. costringere un bambino a darsi alla prostituzione o trarne profitto o comunque sfruttare un bambino per tali propositi;
c. ricorrere alla prostituzione di un bambino.
2. Ai fini del presente articolo, l'espressione "prostituzione infantile" definisce il fatto di utilizzare un bambino per attività sessuali dove il denaro o altre forme di remunerazione o corrispettivo siano dati o promessi come pagamento, a prescindere dal fatto che tale pagamento, promessa o corrispettivo sia fatto al bambino o a una terza persona.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-19