Convenzione
Art. 15
Principi generali
In vigore dal 23 ott 2012
- Principi generali
1. Le Parti prevederanno, in conformità alla propria legislazione interna, programmi o misure di intervento efficaci per le persone indicate nell' , paragrafi 1 e 2, onde prevenire e minimizzare i rischi di recidive dei reati a carattere sessuale a danno dei bambini. Tali programmi o misure dovranno essere accessibili in ogni momento della procedura, in ambiente carcerario o all'esterno, secondo le condizioni definite dalla legislazione interna.
2. Le Parti prevederanno o promuoveranno, in conformità alla propria legislazione interna, lo sviluppo di partenariati o altre forme di cooperazione tra le autorità competenti, in particolare servizi di assistenza sanitaria, servizi sociali, autorità giudiziarie e altri organismi incaricati del monitoraggio delle persone indicate dall', paragrafi 1 e 2.
3. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, ad effettuare una valutazione della pericolosità e dei rischi di eventuale recidiva dei reati definiti in conformità alla presente Convenzione, da parte delle persone indicate dall', paragrafi 1 e 2, allo scopo di individuare appropriati programmi o misure.
4. Le Parti provvederanno, in conformità alla propria legislazione interna, ad effettuare una valutazione dell'efficacia dei programmi e delle misure di intervento mese in atto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-15