Art. 13 · Servizi di assistenza
Convenzione

Art. 13

13 / 50

Servizi di assistenza

In vigore dal 23 ott 2012
- Servizi di assistenza Le Parti adotteranno le necessarie misure legislative o di altro genere per incoraggiare e sostenere l'attivazione di servizi di comunicazione, quali linee telefoniche o internet, che consentano di fornire consigli a chi chiama, anche a titolo confidenziale e nel rispetto del loro anonimato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2012-10-01;172#art-c-13