Protocollo III
Art. 3
Disposizioni transitorie
In vigore dal 23 giu 2010
Disposizioni transitorie
1) In deroga all', paragrafo 1, dell'accordo di base,
nel corso del periodo transitorio:
i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bulgaria sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Bulgaria e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;
ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Bulgaria e nelle altre Parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;
iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bulgaria sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Bulgaria.
2) Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.
3) Gli dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Bulgaria e alla Comunità di rilasciare, a partire dall'inizio del periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Bulgaria o da suoi cittadini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-pi-3-3