Protocollo III
Art. 1
Periodo transitorio
In vigore dal 23 giu 2010
PROTOCOLLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA
LA COMUNITÀ EUROPEA
E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE
E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA
Periodo transitorio
1) Il periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Bulgaria, di seguito "Bulgaria", avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all' del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea e al più tardi con l'adesione della Bulgaria all'Unione europea.
2) I riferimenti al "secondo periodo transitorio" fatti nel presente accordo o nei suoi allegati vanno intesi, nei confronti della Bulgaria, come periodo transitorio di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-pi-1-3