Protocollo III

Art. 1

Periodo transitorio

In vigore dal 23 giu 2010
PROTOCOLLO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E GLI STATI MEMBRI CE, DA UNA PARTE E LA REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA Periodo transitorio 1) Il periodo transitorio decorre dall'entrata in vigore del presente accordo e termina quando la Repubblica di Bulgaria, di seguito "Bulgaria", avrà soddisfatto tutte le condizioni di cui all' del presente protocollo, come accertato mediante valutazione effettuata dalla Comunità europea e al più tardi con l'adesione della Bulgaria all'Unione europea. 2) I riferimenti al "secondo periodo transitorio" fatti nel presente accordo o nei suoi allegati vanno intesi, nei confronti della Bulgaria, come periodo transitorio di cui al paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-pi-1-3

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Periodo transitorio (Art. 1 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo