Protocollo III

Art. 5

Protezione della navigazione aerea

In vigore dal 23 giu 2010
Protezione della navigazione aerea Fino alla fine del periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bulgaria di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-pi-5-3

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