Protocollo II

Art. 5

Protezione della navigazione aerea

In vigore dal 23 giu 2010
Protezione della navigazione aerea 1) All'inizio del secondo periodo transitorio la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I è messa a disposizione dell'autorità competente della Bosnia-Erzegovina. 2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-pi-5-2

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Protezione della navigazione aerea (Art. 5 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo