Protocollo I

Art. 5

Protezione della navigazione aerea

In vigore dal 23 giu 2010
Protezione della navigazione aerea 1) All'inizio del secondo periodo transitorio, la parte riservata della legislazione in materia di protezione della navigazione aerea prevista nell'allegato I è messa a disposizione dell'autorità competente dell'Albania. 2) Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della protezione della navigazione aerea, esigere che l'autorizzazione accordata a un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'Albania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valutazione dei sistemi di protezione. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-pi-5

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