Protocollo II

Art. 3

Disposizioni transitorie

In vigore dal 23 giu 2010
Disposizioni transitorie 1) In deroga all', paragrafo 1 dell'accordo di base, a) nel corso del primo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Bosnia-Erzegovina e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE; ii) i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Bosnia-Erzegovina o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE nè dei loro cittadini. b) Nel corso del secondo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i; ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Bosnia-Erzegovina e nelle altre Parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Bosnia-Erzegovina. 2) Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Bosnia-Erzegovina e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Bosnia-Erzegovina o da suoi cittadini.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-pi-3-2

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Disposizioni transitorie (Art. 3 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006.) — Testo vigente | Portale Normativo