Protocollo II
Art. 3
Disposizioni transitorie
In vigore dal 23 giu 2010
Disposizioni transitorie
1) In deroga all', paragrafo 1 dell'accordo di base,
a) nel corso del primo periodo transitorio:
i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Bosnia-Erzegovina e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE;
ii) i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Bosnia-Erzegovina o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE nè dei loro cittadini.
b) Nel corso del secondo periodo transitorio:
i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i;
ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Bosnia-Erzegovina e nelle altre Parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE;
iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Bosnia-Erzegovina.
2) Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda.
3) Gli dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Bosnia-Erzegovina e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Bosnia-Erzegovina o da suoi cittadini.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-pi-3-2