Art. 3 · Disposizioni transitorie
Protocollo II

Art. 3

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Disposizioni transitorie

In vigore dal 23 giu 2010
Disposizioni transitorie 1) In deroga all', paragrafo 1 dell'accordo di base, a) nel corso del primo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra qualsiasi punto situato in Bosnia-Erzegovina e qualsiasi punto situato in uno Stato membro CE; ii) i vettori aerei comunitari non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo della Bosnia-Erzegovina o dei cittadini di detto Stato e i vettori aerei titolari di licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina non possono essere posseduti a maggioranza o essere soggetti al controllo effettivo degli Stati membri CE nè dei loro cittadini. b) Nel corso del secondo periodo transitorio: i) i vettori aerei comunitari e i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare i diritti di traffico previsti al paragrafo 1, lettera a), punto i; ii) i vettori aerei comunitari sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati in Bosnia-Erzegovina e nelle altre Parti associate, e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in uno Stato membro CE; iii) i vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dalla Bosnia-Erzegovina sono autorizzati ad esercitare diritti di traffico illimitati tra punti situati negli Stati membri CE e sono autorizzati a cambiare aeromobile, in qualsiasi punto, a condizione che il volo rientri in un servizio di collegamento con un punto situato in Bosnia-Erzegovina. 2) Ai fini del presente articolo si intende per "vettore aereo comunitario" un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata da uno Stato membro CE, dalla Norvegia o dall'Islanda. 3) Gli dell'accordo di base non trovano applicazione prima della fine del secondo periodo transitorio, fatto salvo l'obbligo che compete alla Bosnia-Erzegovina e alla Comunità di rilasciare, a partire dalla fine del primo periodo transitorio, licenze di esercizio conformemente agli atti citati nell'allegato I rispettivamente ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dagli Stati membri CE o da loro cittadini e ai vettori posseduti a maggioranza o effettivamente controllati dalla Bosnia-Erzegovina o da suoi cittadini.
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-pi-3-2