Accordo

Art. 1

In vigore dal 23 giu 2010
Allegato ACCORDO MULTILATERALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI, LA REPUBBLICA DI ALBANIA, LA BOSNIA-ERZEGOVINA, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, LA REPUBBLICA D'ISLANDA, LA MISSIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMMINISTRAZIONE AD INTERIM NEL KOSOVO¹, LA REPUBBLICA DI MONTENEGRO, IL REGNO DI NORVEGIA, LA ROMANIA E LA REPUBBLICA DI SERBIA, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DI UNO SPAZIO AEREO COMUNE EUROPEO IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, in appresso denominati "Stati membri CE", e LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata la "Comunità" o la "Comunità europea", e LA REPUBBLICA DI ALBANIA, LA BOSNIA-ERZEGOVINA, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA DI CROAZIA, L'EX REPUBBLICA IUGOSLAVA DI MACEDONIA, LA REPUBBLICA D'ISLANDA, LA MISSIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMMINISTRAZIONE AD INTERIM NEL KOSOVO, LA REPUBBLICA DI MONTENEGRO, IL REGNO DI NORVEGIA, LA ROMANIA e LA REPUBBLICA DI SERBIA, tutte le suddette denominate in appresso "le Parti contraenti" RICONOSCENDO il carattere integrato dell'aviazione civile internazionale e desiderando istituire uno Spazio aereo comune europeo ("ECAA"). fondato sull'accesso reciproco ai mercati dei trasporti aerei delle Parti contraenti e sulla libertà di stabilimento, con pari condizioni di concorrenza, e sul rispetto di tali regole, ivi compreso nei settori della sicurezza e della protezione della navigazione aerea e della gestione del traffico, dell'armonizzazione in materia sociale e ambientale; CONSIDERANDO che le norme riguardanti l'ECAA si applicano, su base multilaterale, all'interno del suddetto spazio aereo e che è pertanto necessario definire norme specifiche al riguardo; CONCORDANDO sul fatto che è opportuno fondare le suddette regole dell'ECAA sulla pertinente legislazione in vigore nella Comunità europea, ricapitolata nell'allegato I, fatte salve le norme contenute nel trattato che istituisce la Comunità europea; RICONOSCENDO che la piena conformità alle norme ECAA dà diritto alle Parti contraenti di trarre pieno beneficio dall'ECAA, compreso l'accesso al mercato; COSCIENTI che il rispetto delle norme ECAA, compresa la piena libertà di accesso al mercato, non può essere conseguito in un'unica fase, ma richiederà una transizione facilitata da disposizioni specifiche di durata limitata; SOTTOLINEANDO che, fatte salve le disposizioni transitorie che si rendano necessarie, le norme riguardanti l'accesso dei vettori aerei al mercato dovrebbero escludere qualsiasi restrizione in materia di frequenze, capacità, rotte aeree, tipo di aeromobile o altra restrizione permessa da disposizioni o da accordi bilaterali di servizi aerei, e che l'accesso al mercato dei vettori aerei non dovrebbe essere subordinato alla conclusione di accordi commerciali o accordi simili; SOTTOLINEANDO che i vettori aerei dovrebbero beneficiare di un trattamento non discriminatorio in materia di accesso alle infrastrutture di trasporto aereo, in particolare laddove tali infrastrutture sono limitate; COSCIENTI che gli accordi di associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri e talune altre Parti contraenti prevedono in linea di massima che, al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una liberalizzazione progressiva dei trasporti tra le parti di tali accordi, adeguati alle reciproche esigenze commerciali, le condizioni di accesso reciproco al mercato dei trasporti aerei dovrebbero essere oggetto di accordi speciali; COSCIENTI del desiderio di ciascuna parte associata di rendere la propria legislazione relativa ai trasporti aerei e alle questioni connesse compatibile con quella della Comunità europea, anche considerando gli sviluppi legislativi futuri nella Comunità; RICONOSCENDO l'importanza che riveste l'assistenza tecnica in questa prospettiva; RICONOSCENDO che le relazioni tra la Comunità e gli Stati membri CE e la Norvegia e l'Islanda devono continuare ad essere regolate dall'accordo sullo spazio economico europeo; DESIDEROSE di permettere un allargamento ulteriore dello spazio aereo europeo comune; RICORDANDO i negoziati tra la Comunità europea e le parti associate volti alla conclusione di accordi su alcuni aspetti dei servizi aerei che allineeranno alla normativa comunitaria gli accordi bilaterali sui servizi aerei sottoscritti tra gli Stati membri della Comunità europea e le parti associate, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: 1. Il presente accordo è inteso a istituire uno Spazio aereo comune europeo, di seguito denominato ECAA. L'ECAA si basa sul libero accesso al mercato, sulla libertà di stabilimento, su pari condizioni di concorrenza e su regole comuni, anche nei settori della sicurezza e della protezione della navigazione aerea, della gestione del traffico aereo, nei settori sociale e ambientale. A tal fine il presente accordo stabilisce le norme applicabili tra le Parti contraenti alle condizioni fissate di seguito. Tali norme comprendono le disposizioni stabilite nella legislazione di cui all'allegato I. 2. Le disposizioni del presente accordo si applicano solo nella misura in cui concernono i trasporti aerei o materie direttamente connesse ai trasporti aerei indicate nell'allegato I. 3. Il presente accordo è composto da una serie di articoli che definiscono il funzionamento generale dell'ECAA, di seguito "accordo di base", da una serie di allegati, dei quali l'allegato I enumera la normativa comunitaria applicabile tra le Parti contraenti nell'ambito dell'accordo di base, e da una serie di protocolli, di cui almeno uno per ciascuna parte associata stabilisce le disposizioni transitorie che trovano applicazione nei suoi confronti. --------------- 1 Conformemente alla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del l0 giugno 1999
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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-1

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