Accordo
Art. 7
In vigore dal 23 giu 2010
Nell'ambito di applicazione e alle condizioni del presente accordo e fatte salve le disposizioni degli atti applicabili di cui all'allegato I, è vietata qualsiasi restrizione alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro CE o di un partner ECAA nel territorio di ciascuno di essi. La libertà di stabilimento comporta l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini. Parimenti non sussistono restrizioni all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte dei cittadini di uno Stato membro CE o di un partner ECAA stabilito sul territorio di un'altra Parte contraente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-7