Accordo

Art. 10

In vigore dal 23 giu 2010
1. Fatte salve disposizioni più favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente accordo, le Parti contraenti aboliscono le restrizioni quantitative, e le misure aventi effetto equivalente, ai trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari al vettore aereo ECAA per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni stabilite dal presente accordo. 2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito delle Parti contraenti giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 10 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo