Accordo
Art. 10
In vigore dal 23 giu 2010
1. Fatte salve disposizioni più favorevoli contenute in accordi esistenti e nell'ambito di applicazione del presente accordo, le Parti contraenti aboliscono le restrizioni quantitative, e le misure aventi effetto equivalente, ai trasferimenti di attrezzature, forniture, pezzi di ricambio e altri dispositivi qualora siano necessari al vettore aereo ECAA per continuare a fornire servizi di trasporto aereo alle condizioni stabilite dal presente accordo.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito delle Parti contraenti giustificati da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, di preservazione dei vegetali, o di tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio fra le Parti contraenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2010-06-04;91#art-a-10