Accordo

Art. 11

In vigore dal 23 giu 2010
1. Le Parti contraenti attuano tutte le misure atte a garantire che gli aeromobili immatricolati in una Parte contraente, quando atterrano in aeroporti ubicati sul territorio di un'altra Parte contraente, rispettino le norme di sicurezza internazionali stabilite ai sensi della convenzione e siano sottoposti a ispezioni, tanto all'interno che all'esterno, da rappresentanti autorizzati dell'altra Parte contraente per verificare la validità dei documenti degli aeromobili e del loro equipaggio, così come la condizione apparente degli aeromobili e del loro equipaggiamento. 2. Ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento richiedere consultazioni concernenti le norme di sicurezza applicate da un'altra Parte contraente in settori diversi da quelli contemplati dagli atti citati nell'allegato I. 3. Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata nel senso di limitare il diritto dell'autorità competente in materia di aviazione civile di adottare immediatamente tutte le misure idonee quando constata che un prodotto o un servizio potrebbero: i) non soddisfare le norme minime eventuali stabilite ai sensi della convenzione, o ii) dare adito a seri dubbi - sulla base di un'ispezione ai sensi del paragrafo 1 - sulla conformità di un aeromobile o dell'utilizzo di un aeromobile alle norme minime stabilite ai sensi della convenzione, o iii) dare adito a seri dubbi circa una carente manutenzione e amministrazione efficiente delle norme minime stabilite ai sensi della convenzione. 4. Quando un'autorità competente in materia di aviazione civile adotta misure a norma del paragrafo 3, ne informa tempestivamente le autorità competenti in materia di aviazione civile delle altre parti, motivando la sua decisione. 5. Qualora le misure adottate ai sensi del paragrafo 3 non cessino benché siano venuti a mancare i motivi che le giustificavano, ciascuna Parte contraente ha facoltà di sottoporre la questione al Comitato misto. 6. La Parte contraente interessata deve notificare alle altre Parti contraenti eventuali modifiche alla legislazione nazionale che incidono sullo status della competente autorità dell'aviazione civile.
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Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo multilaterale tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica di Croazia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Repubblica d'Islanda, la Missione delle Nazioni Unite per l'amministrazione ad interim nel Kosovo, la Repubblica di Montenegro, il Regno di Norvegia, la Romania e la Repubblica di Serbia, relativo all'istituzione di uno spazio aereo comune europeo, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 9 giugno 2006. — Testo vigente | Portale Normativo